In Piemonte i trasporti di salma sono possibili con il solo nulla osta del medico.

Informiamo le imprese funebri del Piemonte che è stata pubblicata sul BU10S2 del 07/03/2019 la Legge Regionale 1° marzo 2019, n. 8 recante titolo “Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n.20).

Con tale legge regionale vengono forniti gli attesi chiarimenti in ordine alle modalità di trasporto delle salme disponendo, nello specifico, che i trasporti di salma a cassa aperta sono possibili previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso che attesti che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Tale certificazione, che va inviata contestualmente alla comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, senza necessitare di ulteriori autorizzazioni comunali.

 

Riportiamo in stralcio quanto disposto dalla citata Legge Regionale n.8/2019:

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15)

Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”) è sostituito dal seguente:

“5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al sindaco del comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo di osservazione.”.